Art. 7
(Messa in esercizio degli impianti nucleari).

      1. La messa in esercizio di un impianto di produzione dell'energia nucleare ad uso civile è subordinata all'approvazione del rapporto finale di sicurezza, delle procedure operative, delle specifiche tecniche, nonché del programma delle prove nucleari da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'APAT e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. Effettuato positivamente il collaudo, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro un mese dalla data di rilascio della certificazione di avvenuto collaudo e sentita l'APAT, è consentita la messa in esercizio dell'impianto di cui al comma 1, che avviene sotto la vigilanza dell'APAT e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.

 

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